Se si è in procinto di sostituire gli infissi è sempre necessario tenere conto del regolamento di condominio, in modo particolare per ciò che concerne il colore. A tal proposito, occorre prima di tutto verificare se nel regolamento di condominio sono presenti delle limitazioni in tal senso: può essere che nel regolamento sia riportato in maniera esplicita il divieto di cambiare il colore scelto in origine dal costruttore. Attenzione, però, perché ogni vincolo all’uso delle proprietà individuali – come avviene per la modifica degli infissi, dunque – che sia presente in un regolamento di condominio vale unicamente nel caso in cui il regolamento in questione sia stato approvato all’unanimità, e non a semplice maggioranza: in questo secondo caso le limitazioni previste non hanno validità. Vediamo tutti i dettagli della questione con l’azienda Mavis Srl che tratta serramenti ad Udine e provincia.
Il regolamento approvato all’unanimità
Per raggiungere l’unanimità non è necessaria una votazione da parte di tutti i condomini in assemblea, in quanto essa può essere ottenuta anche, più semplicemente, con la sottoscrizione dei vari atti di compravendita degli appartamenti. Nel momento in cui le unità immobiliari vengono cedute, se il costruttore in presenza del notaio fa accettare il regolamento a chi compra, questo regolamento deve essere ritenuto approvato all’unanimità, anche se i condomini lo hanno accettato in momenti diversi.
La legge e il colore degli infissi
Non esiste alcuna norma di legge che stabilisce quale debba essere il colore degli infissi di una unità immobiliare in un condominio. Questo, però, non corrisponde a un “liberi tutti”, dal momento che secondo il Codice Civile nessun condomino ha diritto di modificare il decoro architettonico del condominio. Di conseguenza, l’estetica dell’edificio non può essere alterata, e ciò vale anche per i colori degli infissi. Si può ipotizzare che cambiando i colori degli infissi si vada ad altare il decoro architettonico dell’edificio: e così il condominio, per tutelare l’interesse collettivo, si potrebbe opporre. In caso di scontro, non si potrebbe far altro che andare dal giudice, a cui spetterebbe il compito di decidere se ci sia stata o meno una compromissione. Qualora la stessa venisse ravvisata, i nuovi infissi dovrebbero essere smantellati.
La flessibilità del magistrato
L’assemblea di condominio in tale ambito è arbitra dei propri interessi, e ovviamente nulla vieta che al singolo condomino possa essere concessa una specifica autorizzazione per cambiare il colore degli infissi. In mancanza di tale autorizzazione, d’altro canto, non è possibile pensare di ricorrere a un colore totalmente differente. In ogni caso il discorso cambia quando non si tratta di colori completamente diversi ma solo di scale cromatiche (per esempio un tono di marrone più chiaro o più scuro). In una situazione del genere è auspicabile una certa flessibilità, ed è compito del giudice appurare se l’alterazione che è stata apportata sia di entità trascurabile o meno. Nel secondo caso, un’alterazione è da ritenersi appariscente se determina un concreto pregiudizio estetico che poi comporta un danno economico per tutto il condominio. In sintesi, il magistrato non può far altro che valutare di volta in volta le caratteristiche specifiche dell’edificio, verificando se in seguito all’intervento effettuato si è creato un contrasto evidente con l’estetica di tutto il fabbricato.
L’estetica dell’edificio
Nel caso in cui il condomino venga autorizzato dall’assemblea a cambiare il colore degli infissi, è necessario tenere presente che una soluzione di questo tipo avrebbe ripercussioni anche per il futuro. Se l’estetica originaria dell’edificio viene compromessa, infatti, anche gli altri condomini poi si sentiranno in diritto di cambiare il colore degli infissi, non dovendo neppure richiedere l’autorizzazione dell’assemblea, dal momento che il decoro architettonico a quel punto non dovrà essere parametrato alla situazione originaria dell’edificio ma a quella attuale.